IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 e' interpretato nel senso che sono considerati validi, ai fini della concessione del contributo in conto capitale, anche gli investimenti realizzati dalle imprese artigiane in data antecedente alla presentazione della domanda, comprese le pratiche pregresse. 2. Il periodo utile per l'ammissibilita' della spesa sara' fissato dai criteri annuali di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.