IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il primo comma dell'art. 5  della  legge  regionale  20  giugno
1981, n. 12 e' interpretato nel senso che sono considerati validi, ai
fini  della  concessione  del contributo in conto capitale, anche gli
investimenti realizzati dalle imprese artigiane in  data  antecedente
alla presentazione della domanda, comprese le pratiche pregresse.
   2. Il periodo utile per l'ammissibilita' della spesa sara' fissato
dai criteri annuali di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.